Si torna a parlare di bonus fiscali e agevolazioni per la casa, e in particolare del superecobonus al 110%. Solamente qualche giorno fa L’Economia del Corriere della Sera ha approfondito nuovamente questo tema particolarmente caldo dell’ultimo periodo, raccogliendo i dubbi più comuni e le risposte a queste domande. Vediamo insieme qualcuno di questi utili chiarimenti rispetto al superecobonus.
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Il nodo della residenza
Molti contribuenti si domandano se per richiedere questa agevolazione è indispensabile avere la residenza nella casa dove si intendono portare a termine i lavori. La risposta è, semplicemente, no. La cosa determinante, infatti, è che chi richiede il superecobonus al 110% non lo abbia già fatto per altre case indipendenti o in condominio. Ricordiamo inoltre che, anche in questo caso, la scelta dello sconto in fattura o della cessione non fa alcuna differenza.
Se si dovesse vendere casa
E se si trovasse un acquirente per la propria casa in vendita durante il periodo in cui si progettano lavori con il superecobonus, c’è il rischio di avere qualche spesa inaspettata? In linea generale, anche in questo caso, la risposta è no. Di norma, infatti, quando si vende un immobile tutte le spese decide prima di questo sono a carico del vecchio proprietario; se il passaggio di proprietà avviene precedentemente alla ripartizione delle spese non ci sono problemi.
L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito alcune norme relative ai bonus in caso di vendita: i bonus fiscali e le agevolazioni seguono la casa e, di conseguenza, passano al nuovo proprietario. Sarà quindi necessario dividere le spese tra le due parti a seconda della data della compravendita e dello stato dei lavori in quel determinato momento. Tale divisione andrà riportata nell’atto preliminare di compravendita, in modo da evitare brutte sorprese.
Il riscaldamento indipendente
Cosa accade a chi desidera sostituire la caldaia utilizzando il superecobonus al 110%, fa parte di un condominio, ma ha il riscaldamento e l’entrata indipendente? Anche in questo caso è intervenuto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, aprendo la possibilità di utilizzare l’agevolazione anche nel caso di condomini orizzontali (tipo villette a schiera).
L’unico nodo da sciogliere in questo caso è, si tratta anche di un edificio indipendente? In questa circostanza, infatti, difficilmente con la sostituzione della caldaia si otterrà un salto di due classi energetiche; sarebbe quindi necessario che il condominio deliberi la coibentazione,
dal momento che per essere deliberata ha bisogno almeno del 25% delle superfici opache.