Entro quanti anni impugnare una donazione e chi può farlo?

Una donazione è definita dalla legge come un atto tra due parti mediante il quale uno dei due contraenti (il donante) cede all’altro (il donatario) una cifra in denaro o un bene mobile o immobile senza ricavarne alcun corrispettivo. Se la donazione ha ad oggetto un bene di grande valore, come può essere una casa, è necessario che la transazione si svolga mediante rogito notarile con presenza di due testimoni...

Che cos’è e entro quando si può impugnare una donazione

Una donazione è definita dalla legge come un atto tra due parti mediante il quale uno dei due contraenti (il donante) cede all’altro (il donatario) una cifra in denaro o un bene mobile o immobile senza ricavarne alcun corrispettivo. Se la donazione ha ad oggetto un bene di grande valore, come può essere una casa, è necessario che la transazione si svolga mediante rogito notarile con presenza di due testimoni.

Con RockAgent
vendi al miglior prezzo
e senza stress

Scopri come

Nel caso in cui l’atto di donazione vada a ledere i diritti di soggetti terzi questi ultimi possono contestarlo esercitando la cosiddetta impugnazione di donazione. Ma entro quanto tempo si può impugnare una donazione? Non c’è una risposta univoca a questa domanda: bisogna infatti tenere a mente che l’intervallo temporale per esercitare il proprio diritto varia a seconda di chi può impugnare una donazione. I creditori del donatario hanno cinque anni di tempo per rifarsi sulla donazione dal momento della sua sottoscrizione, mentre i legittimi eredi che desiderano procedere a una impugnazione della donazione hanno a disposizione dieci anni dal momento della morte del donatario.

Nel caso in cui la transazione sia stata effettuata senza rispettare i necessari requisiti di forma – se, per esempio, è avvenuta a titolo privato senza la presenza del notaio – l’atto è automaticamente nullo e la donazione è impugnabile da chiunque senza limiti di tempo.

Chi può impugnare una donazione

I soggetti che possono ricevere un danno da una donazione immobiliare sono, tipicamente, i creditori e gli eredi del donante: per gli uni e per gli altri ci sono però dei limiti alla possibilità di procedere con una impugnazione di donazione.

Per quanto riguarda i creditori, l’impugnazione di donazione è consentita solo nel caso in cui il donante abbia ceduto gratuitamente un immobile a un’altra persona al fine di evitare il pignoramento dei propri beni. Non sempre è necessario entrare in causa con il donatario: se è passato meno di un anno dalla donazione, i creditori potranno limitarsi a depositare il pignoramento presso i registri immobiliari e l’atto sarà considerato automaticamente nullo. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla donazione sarà invece necessario rivolgersi al giudice e avviare la cosiddetta “azione revocatoria”: il giudice, una volta ravvisata la legittimità della richiesta, e una volta appurato che il patrimonio residuo del donante non è sufficiente a coprire l’entità del debito, potrà annullare la donazione e autorizzare il pignoramento del bene immobile.

Se la donazione va invece a ledere i diritti degli eredi del donante questi ultimi hanno diversi modi di procedere a una impugnazione di donazione a seconda della situazione particolare che si viene a determinare. Una delle azioni possibili è la cosiddetta “azione di inadempimento”: se il donante ha ceduto la proprietà di un bene immobile in cambio di assistenza morale o materiale, e il donatario dell’immobile non ha provveduto a tale assistenza, la donazione è impugnabile dagli eredi che possono chiedere al giudice il suo annullamento e il ritorno del bene immobile nell’asse ereditario.

Un’altra possibile strada è la cosiddetta “azione di simulazione”, che si può esercitare nel caso in cui il proprietario abbia venduto l’immobile di pertinenza a un prezzo simbolico o a un prezzo mai saldato, cercando di nascondere la donazione con la simulazione di un atto di vendita. Il terzo modo di realizzare una impugnazione di donazione, e anche il più diffuso, consiste nella richiesta di riduzione per lesione di legittima, ovvero per lesione della quota che spetterebbe di diritto agli eredi.

Riduzione delle donazioni: cosa sono e chi le può richiedere

Nel caso in cui la donazione di un immobile abbia eroso le quote di legittima che spetterebbero al coniuge, agli eventuali figli o in loro assenza ai genitori, la donazione è impugnabile dagli eredi che possono rivolgersi al giudice per chiedere l’azione di riduzione. Il giudice, una volta verificata la legittimità della richiesta, procederà all’annullamento della donazione e alla redistribuzione delle quote di eredità tra i legittimari. L’impugnazione di donazione prima della morte del donante non è possibile: l’azione legale può essere intrapresa solo dopo il suo decesso ed entro il limite di dieci anni.

Nel caso in cui il donatario avesse già provveduto a vendere a terzi l’immobile ricevuto in donazione, la legge stabilisce che se il donatario non riesce a soddisfare le richieste dei legittimari con il proprio patrimonio i nuovi acquirenti saranno tenuti alla restituzione del bene: è questo uno dei motivi per cui è estremamente difficile riuscire a vendere una casa donata a meno che non siano trascorsi almeno dieci anni dal decesso del donante. Per ulteriori dettagli su questo aspetto ti rimandiamo al nostro approfondimento sulla donazione immobiliare.

Revoca della donazione: quando avviene e motivi

La donazione immobiliare può essere revocata anche dal donante stesso nel caso in cui si ravvisino i motivi per un suo annullamento. La legge, in particolare, prevede due possibili scenari che consentono la revoca della donazione: l’ingratitudine del donatario e la sopravvenienza di figli.

Nel caso in cui il donatario abbia compiuto un’azione grave nei confronti del donante, quest’ultimo ha facoltà di revocare la propria donazione entro un anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza del misfatto.

La donazione può essere revocata per sopravvenienza di figli nel caso in cui il donante venga a sapere di un discendente di cui era all’oscuro, riconosca un figlio naturale, adotti un figlio minorenne o abbia un nuovo figlio. La norma si applica anche se il nuovo figlio era stato già concepito al momento della donazione senza che il donante ne fosse al corrente. In tutte queste eventualità il donante avrà cinque anni di tempo per procedere alla revoca della donazione.