Annullamento di un contratto

Annullare il preliminare di acquisto casa, è possibile?

Uno dei primi passi fondamentali quando si decide di acquistare un immobile è la stipula del contratto preliminare di compravendita. Cosa succede però, se per una ragione o per un’altra, il potenziale acquirente cambia idea e non intende più comprare la casa oggetto di trattativa? Si può annullare, arrivati a questo punto, il preliminare di compravendita? Vediamo insieme come procedere in questo caso.

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Il contratto preliminare di compravendita, cos’è?

Si tratta, semplicemente, dell’accordo con cui le due parti coinvolte nella compravendita (compratore e venditore) prendono l’impegno reciproco tra loro di stipulare il rogito. Il preliminare di compravendita obbliga il proprietario della casa e l’acquirente a dare il proprio consenso definitivo alla transazione immobiliare. Per essere valido questo tipo di contratto deve necessariamente avere una forma scritta, in caso di accordo solamente verbale il contratto preliminare non avrà alcun effetto.

Un impegno vincolante, ma ci sono delle eccezioni

Il contratto preliminare di compravendita è un atto vincolante perciò bisogna essere pienamente convinti prima di procedere alla sua stipula, anche perché i casi in cui questo può essere annullato sono piuttosto pochi e riguardano circostanze serie.

Per esempio si può annullare il preliminare nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in modo vizioso e quindi dolo, violenza fisica o psicologica, errore o incapacità delle parte coinvolte, raggiro. Come fare? Le due parti possono decidere insieme di svincolarsi dal contratto, attraverso una comunione d’intenti tra venditore e compratore, firmando un accordo di risoluzione consensuale del contratto stesso che riporti gli accordi su ogni elemento connesso alla compravendita.

Il preliminare può essere però annullato anche per motivi meno gravi, come ad esempio i ritardi di una delle due parti, nelle date stabilite, negli appuntamenti dal notaio, oppure per la firma del rogito. In questo caso il contratto può essere annullato avviando una causa davanti al giudice
che, attraverso una sentenza, può risolvere il contratto e condannare la parte inadempiente che dovrà risarcire a livello economico l’altra parte. Il risarcimento può avvenire attraverso il trattenimento della caparra o altri tipi di risarcimenti economici che verranno stabili dal giudice.

L’acquirente può certamente decidere di annullare il contratto in disaccordo con il venditore, ma tenendo ben presente che ci sarà un esborso economico sensibile.